Art. 11.
(Impianti, infrastrutture e opere di interesse nazionale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di garantire la realizzazione dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, ospitano almeno uno tra i seguenti impianti o infrastrutture di interesse nazionale definiti ad alto impatto sociale: termovalorizzatori; impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare ad uso civile; rigassificatori; depositi per lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti radioattivi; impianti di smaltimento dei rifiuti; opere necessarie per il loro funzionamento.
      2. Gli impianti e le infrastrutture di interesse regionale e le opere di cui al comma 1 sono allocati nei territori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della posizione, della dimensione, della popolazione

 

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e delle esigenze di infrastrutturazione derivanti dalla situazione storica delle medesime regioni e province autonome, nonché sulla base di una valutazione delle strutture similari eventualmente già esistenti.

      3. Il piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale e delle relative opere di cui al presente articolo è adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. I comuni e le province che ospitano gli impianti e le infrastrutture di interesse nazionale e le relative opere godono:

          a) di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per la realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente;

          b) di un contributo definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato.